Art. 693 c.c. Diritti e obblighi dell’istituito

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

2. All’istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l’usufruttuario.

3. Comma abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.