Art. 564 c.c. Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità.
Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto.
2. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
3. Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.
4. La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.
5. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.