Art. 557 c.c. Soggetti che possono chiedere la riduzione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa.

2. Essi non possono rinunziare a questo diritto, finchè vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione.

3. I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.