Art. 555 c.c. Riduzione delle donazioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.
2. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.