Art. 563 c.c. Effetti della riduzione della donazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690.(346)

Testo in vigore dal 18 dicembre 2025

Note di aggiornamento

Aggiornamento (346)

La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l’art. 44, comma 2) che “Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest’ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell’articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 563 c.c. chiude la sezione dedicata alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari e regola la sorte dei beni donati che il donatario abbia nel frattempo alienato a terzi. La norma è il punto di equilibrio tra due interessi contrapposti: quello dei legittimari (coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti) a recuperare quanto la legge riserva loro, e quello della sicurezza della circolazione dei beni di provenienza donativa.

Il testo vigente è frutto della legge 2 dicembre 2025, n. 182, che con l’art. 44 ha riscritto in modo coordinato gli artt. 561, 562, 563, 2652 e 2690 c.c. La riforma ha abbandonato il modello della cosiddetta retroattività reale della riduzione: nel regime previgente il legittimario, ottenuta la riduzione e escusso senza esito il donatario, poteva chiedere la restituzione dell’immobile anche al terzo acquirente, purché non fossero decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, termine sospendibile con l’atto di opposizione disciplinato dal quarto comma introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Oggi la tutela del legittimario verso i terzi diventa, di regola, una tutela per equivalente.

Contenuto della disposizione

La disposizione si articola in tre regole.

  • Salvezza dei terzi acquirenti: la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, salvo quanto previsto dall’art. 2652, primo comma, n. 1, c.c. Il richiamo significa che la sentenza di riduzione è opponibile al terzo soltanto se la domanda di riduzione è stata trascritta prima dell’atto di acquisto di quest’ultimo; in caso contrario l’acquisto resta fermo.
  • Obbligo di compensazione del donatario: il donatario che ha alienato il bene deve compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari a integrare la quota di riserva. Si tratta di un’obbligazione pecuniaria che sostituisce il recupero del bene in natura.
  • Responsabilità sussidiaria dell’avente causa a titolo gratuito: se il donatario è in tutto o in parte insolvente, chi ha ricevuto il bene da lui a titolo gratuito (per esempio un secondo donatario) è tenuto a compensare in denaro i legittimari, ma solo nei limiti del vantaggio conseguito. L’acquirente a titolo oneroso, invece, resta estraneo a ogni pretesa.

Le stesse regole valgono per l’alienazione di beni mobili, con il richiamo all’art. 2690, primo comma, n. 1, c.c. per i mobili iscritti in pubblici registri, la cui domanda di riduzione è anch’essa soggetta a trascrizione.

Il regime transitorio dettato dall’art. 44, comma 2, della legge n. 182 del 2025 è decisivo. Il nuovo testo si applica alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge. Per le successioni anteriori continua ad applicarsi il testo previgente e l’azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario resta esperibile se la domanda di riduzione era già stata notificata e trascritta, se lo è entro sei mesi dall’entrata in vigore, oppure se entro lo stesso termine i legittimari notificano e trascrivono contro il donatario e i suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione; restano salvi gli effetti delle opposizioni già trascritte ai sensi del vecchio quarto comma. Decorsi sei mesi senza tali adempimenti, la nuova disciplina si applica anche alle successioni aperte in precedenza.

Profili applicativi

La riforma incide soprattutto sulla commerciabilità degli immobili di provenienza donativa, che in passato scontavano difficoltà di finanziamento e di rivendita per il rischio di un’azione restitutoria fino a venti anni dalla donazione. Per le successioni regolate dal nuovo testo, chi acquista dal donatario a titolo oneroso è esposto soltanto se, al momento del suo acquisto, risulta già trascritta una domanda di riduzione; la verifica dei registri immobiliari diventa perciò l’accertamento essenziale.

Per il legittimario la conseguenza pratica è la necessità di agire con tempestività: trascrivere la domanda di riduzione prima che il donatario disponga del bene è l’unico modo per conservare la tutela reale. In mancanza, il credito di compensazione verso il donatario corre il rischio della sua insolvenza, attenuato solo dalla responsabilità degli aventi causa a titolo gratuito. Va ricordato che la riduzione delle donazioni è sussidiaria rispetto a quella delle disposizioni testamentarie e procede dall’ultima donazione risalendo alle anteriori (art. 559 c.c.).

Nelle successioni ancora regolate dal testo previgente, l’errore più frequente è sottovalutare il termine semestrale fissato dalla disciplina transitoria: lasciato decorrere senza trascrivere la domanda o l’atto di opposizione, il legittimario perde la possibilità di agire in restituzione contro i terzi.

Orientamenti giurisprudenziali

Le pronunce che seguono sono state rese nel regime anteriore alla legge n. 182 del 2025 e conservano rilievo per le successioni che continuano a esservi soggette.

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 21 giugno 2022, n. 20053: nel giudizio di riduzione delle donazioni è legittimato passivo soltanto il donatario; il terzo acquirente assume una posizione giuridica solo dopo la pronuncia di riduzione e con la successiva domanda di restituzione, esperibile entro venti anni dalla trascrizione della donazione e dopo l’infruttuosa escussione del donatario, sicché il suo intervento in appello, meramente adesivo, è inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. II, 1 marzo 2011, n. 5042: la preventiva escussione del patrimonio del donatario, posta a tutela del terzo acquirente, non è una formalità fine a sé stessa; quando sia accertato che il donatario non possiede beni, l’escussione non è necessaria perché non potrebbe svolgere la sua funzione.
  • Cassazione civile, sez. II, 11 febbraio 2022, n. 4523: l’opposizione alla donazione ha natura cautelare e serve a sospendere il termine ventennale per l’azione di restituzione; il legittimario può agire in simulazione anche prima dell’apertura della successione per poterla trascrivere, ma non quando siano già decorsi venti anni dalla trascrizione della liberalità, termine che decorre dalla trascrizione e non dall’entrata in vigore della legge n. 80 del 2005.
  • Cassazione civile, sez. II, 30 giugno 2021, n. 18496: la provenienza donativa dell’immobile non comporta di per sé un rischio concreto e attuale di evizione per l’acquirente, dato l’ordine della riduzione e l’onere di escussione del donatario; non integra quindi errore essenziale né dolo omissivo, e il mediatore non è tenuto a indagini tecnico giuridiche sul punto.
  • Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 2001, n. 4130: poiché il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituzione in natura pagando l’equivalente in denaro, il legittimario vittorioso nelle azioni di riduzione e di restituzione non entra nella comunione ereditaria e non può esercitare prelazione e riscatto.
  • Cassazione civile, sez. II, 29 maggio 2026, n. 16913: venuto meno il giudicato opponibile agli aventi causa dei donatari, il conflitto con i legittimari si risolve con le regole della trascrizione, dando rilievo alla trascrizione della domanda di riduzione e non a quella della sentenza.

Rapporti con altre norme

L’art. 563 c.c. presuppone l’azione di riduzione disciplinata dagli artt. 553-559 c.c. e si coordina con l’art. 560 c.c., che regola la riduzione di donazioni e legati di immobili, e con l’art. 561 c.c., anch’esso riformato, secondo cui pesi e ipoteche costituiti dal donatario restano efficaci con obbligo di compensazione in denaro. L’art. 2652, primo comma, n. 1, c.c. annovera ora le domande di riduzione delle donazioni tra quelle la cui trascrizione rende la sentenza opponibile ai terzi che abbiano trascritto successivamente; l’art. 2690, n. 1, c.c. estende la regola ai beni mobili registrati. Sul piano della collazione e dell’imputazione restano ferme le regole degli artt. 564 e 737 c.c.