Art. 559 c.c. Modo di ridurre le donazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.