Art. 461 c.c. Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il chiamato rinunzia all’eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.