Art. 458 c.c. Divieto di patti successori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

Testo in vigore dal 16 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.