Art. 457 c.c. Delazione dell’eredità
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’eredità si devolve per legge o per testamento.
2. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
3. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.