Art. 457 c.c. Delazione dell’eredità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’eredità si devolve per legge o per testamento.

2. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

3. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.