Art. 462 c.c. Capacità delle persone fisiche
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
2. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
3. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benchè non ancora concepiti.