Art. 462 c.c. Capacità delle persone fisiche

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.

2. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

3. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benchè non ancora concepiti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.