Art. 459 c.c. Acquisto dell’eredità

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.