Art. 2895 c.c. Desistenza del creditore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non può impedire l’espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.
1. La desistenza del creditore che ha richiesto l’incanto non può impedire l’espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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