Art. 2889 c.c. Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

2. Tale facoltà spetta all’acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell’articolo che segue.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.