Art. 2893 c.c. Mancata richiesta dell’incanto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se l’incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall’art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l’acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell’art. 2890, n. 3.
2. La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.