Art. 2892 c.c. Divieto di proroga dei termini

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I termini fissati dal secondo comma dell’art. 2889 e dal primo comma dell’art. 2891 non possono essere prorogati.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.