Art. 2892 c.c. Divieto di proroga dei termini
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I termini fissati dal secondo comma dell’art. 2889 e dal primo comma dell’art. 2891 non possono essere prorogati.
1. I termini fissati dal secondo comma dell’art. 2889 e dal primo comma dell’art. 2891 non possono essere prorogati.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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