Art. 2894 c.c. Effetti del mancato deposito del prezzo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall’art. 792 del codice di procedura civile, la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.