Art. 2807 c.c. Norme applicabili al pegno di crediti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.