Art. 2804 c.c. Assegnazione o vendita del credito dato in pegno

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.

2. Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall’art. 2797.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.