Art. 2808 c.c. Costituzione ed effetti dell’ipoteca
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione.
2. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.
3. L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.