Art. 2806 c.c. Pegno di diritti diversi dai crediti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’art. 2787.
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.