Art. 2806 c.c. Pegno di diritti diversi dai crediti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’art. 2787.

2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.