Art. 2801 c.c. Consegna del documento
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
1. Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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