Art. 2719 c.c. Copie fotografiche di scritture

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l’originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.