Art. 2715 c.c. Copie di scritture private originali depositate

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.