Art. 2717 c.c. Valore probatorio di altre copie

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l’efficacia di un principio di prova per iscritto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.