Art. 2718 c.c. Valore probatorio di copie parziali
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente.