Art. 2720 c.c. Efficacia probatoria

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale, se non si dimostra, producendo quest’ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.