Art. 2558 c.c. Successione nei contratti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.

2. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante.

3. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2558 c.c. fa parte del capo I del titolo VIII del libro quinto, dedicato all’azienda, e regola la sorte dei contratti in corso quando l’azienda viene trasferita. Insieme agli artt. 2557 (divieto di concorrenza), 2559 (crediti) e 2560 c.c. (debiti), compone la disciplina degli effetti del trasferimento.

La ratio è conservare l’unità economica e l’avviamento dell’azienda: i contratti stipulati per il suo esercizio (forniture, utenze, assicurazioni, godimento di beni strumentali, rapporti con clienti) sono parte integrante del complesso produttivo, e la loro perdita ne ridurrebbe il valore. La norma realizza perciò un meccanismo di attrazione automatica dei contratti nella circolazione dell’azienda, in deroga alla regola generale dell’art. 1406 c.c., che per la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto. Il terzo è tutelato con un diritto di recesso per giusta causa. Il testo dell’articolo è invariato dall’entrata in vigore del codice.

Contenuto della disposizione

Il primo comma pone una regola dispositiva: salvo patto contrario, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale. I presupposti sono:

  • trasferimento dell’azienda per atto negoziale, sia a titolo definitivo (vendita, conferimento, donazione) sia temporaneo (usufrutto e affitto, per effetto del terzo comma);
  • contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda: non solo quelli che hanno ad oggetto beni aziendali, ma anche i cosiddetti contratti d’impresa, attinenti all’organizzazione dell’attività;
  • contratti non ancora esauriti, cioè a prestazioni corrispettive non integralmente eseguite da entrambe le parti al momento del trasferimento;
  • assenza di carattere personale, intendendo per tali i contratti nei quali le qualità personali dell’alienante sono state determinanti per il consenso del terzo, come i rapporti fiduciari o legati alla specifica competenza del contraente.

La successione si produce di diritto, senza bisogno dell’accettazione del terzo né di una comunicazione. Il secondo comma attribuisce al terzo contraente la facoltà di recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, purché sussista una giusta causa, ad esempio la minore affidabilità o solvibilità dell’acquirente; in tal caso resta ferma la responsabilità dell’alienante. Il terzo comma estende la disciplina all’usufruttuario e all’affittuario per la sola durata del rapporto.

Profili applicativi

La questione di maggiore rilievo è il coordinamento con l’art. 2560 c.c. Se il contratto è ancora pendente con prestazioni reciproche da eseguire, l’acquirente subentra nell’intera posizione contrattuale, debiti compresi, a prescindere dalle scritture contabili. Se invece il terzo ha già eseguito integralmente la propria prestazione, residua un debito puro, disciplinato dall’art. 2560 c.c.: l’alienante resta obbligato e l’acquirente ne risponde in solido solo se il debito risulta dai libri contabili obbligatori. La natura di contratto di durata non è decisiva; nei contratti a prestazioni periodiche si guarda alle singole prestazioni.

Il subentro opera anche nella fase contenziosa del contratto non esaurito, sicché il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Restano invece fuori dall’art. 2558 c.c. le obbligazioni risarcitorie verso terzi estranei al sinallagma, i debiti da clausola penale già maturati e le ipotesi in cui l’azienda torni al concedente per un fatto non negoziale, come la risoluzione dell’affitto per inadempimento.

Per la locazione dell’immobile in cui si esercita l’azienda, la regola generale cede alla disciplina speciale dell’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392: il subentro non è automatico e richiede un apposito accordo di cessione o sublocazione tra cedente e cessionario, con comunicazione al locatore, che può opporsi per gravi motivi. Il rapporto di lavoro è regolato a sua volta dall’art. 2112 c.c. Nella prassi è dunque essenziale che l’atto di cessione elenchi i contratti trasferiti e quelli esclusi, poiché il patto contrario deve risultare in modo chiaro.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 7 dicembre 2005, n. 27011: la successione dell’art. 2558 c.c. riguarda sia i contratti che hanno ad oggetto il godimento di beni aziendali sia i contratti d’impresa attinenti all’organizzazione, come l’assicurazione contro i danni; essa è effetto naturale del trasferimento, opera senza accettazione né comunicazione al terzo, e la comunicazione serve solo a far decorrere il termine trimestrale per il recesso.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 1 dicembre 2023, n. 33675: l’art. 2558 c.c. si applica ai contratti a prestazioni corrispettive non integralmente eseguiti da entrambe le parti; se il terzo ha già adempiuto, residua un debito regolato dall’art. 2560 c.c., con responsabilità solidale dell’alienante, anche quando il rapporto di durata prosegue con l’acquirente.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 10 febbraio 2023, n. 4248: il debito da clausola penale per un inadempimento anteriore al trasferimento è un debito puro soggetto all’art. 2560 c.c.; nei contratti di somministrazione si guarda alle singole prestazioni per stabilire quale norma applicare.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 21 ottobre 2019, n. 26808: la successione nei contratti, diversa dalla cessione del contratto, può intervenire in qualsiasi fase del rapporto non esaurito, anche contenziosa, e il cessionario diviene successore a titolo particolare nel diritto controverso; i debiti collegati a posizioni contrattuali non definite seguono l’art. 2558 c.c. e non l’art. 2560 c.c.
  • Cassazione civile, sez. III, 23 settembre 2015, n. 18805: la successione presuppone che il trasferimento sia effetto diretto di un negozio tra le parti; il concedente che riacquista l’azienda per la risoluzione dell’affitto dovuta a inadempimento dell’affittuario non subentra nei contratti pendenti stipulati da quest’ultimo.
  • Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 1998, n. 4367: le obbligazioni risarcitorie verso terzi danneggiati durante l’esecuzione di un appalto, estranee al sinallagma, non si trasferiscono ai sensi dell’art. 2558 c.c., ma possono gravare sull’acquirente solo ai sensi dell’art. 2560 c.c. se risultano dai libri contabili.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 25 febbraio 2025, n. 4957: la clausola del contratto di affitto d’azienda sul subentro dell’affittuario nella locazione dell’immobile richiama il subentro temporaneo del terzo comma dell’art. 2558 c.c., che cessa con la risoluzione dell’affitto; nella cessione d’azienda il subentro definitivo nella locazione deve essere espressamente previsto.
  • Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 2003, n. 5137: per l’art. 36 della legge n. 392 del 1978 il cessionario dell’azienda non succede automaticamente nella locazione dell’immobile; occorre un apposito negozio di cessione o sublocazione, senza consenso del locatore ma con la sua facoltà di opporsi per gravi motivi entro trenta giorni dalla comunicazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda; l’art. 2556 c.c. fissa la forma e la pubblicità del trasferimento; l’art. 2557 c.c. impone il divieto di concorrenza; gli artt. 2559 e 2560 c.c. regolano la cessione dei crediti e la responsabilità per i debiti anteriori; l’art. 2561 e l’art. 2562 c.c. disciplinano usufrutto e affitto d’azienda. Rispetto alla cessione del contratto (artt. 1406-1410 c.c.), l’art. 2558 c.c. prescinde dal consenso del contraente ceduto. Restano soggetti a discipline speciali i rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.) e la locazione dell’immobile aziendale (art. 36 della legge n. 392 del 1978). Sul piano processuale, la successione nel contratto controverso è regolata dall’art. 111 c.p.c.