Art. 2558 c.c. Successione nei contratti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale.
2. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante.
3. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2558 c.c. fa parte del capo I del titolo VIII del libro quinto, dedicato all’azienda, e regola la sorte dei contratti in corso quando l’azienda viene trasferita. Insieme agli artt. 2557 (divieto di concorrenza), 2559 (crediti) e 2560 c.c. (debiti), compone la disciplina degli effetti del trasferimento.
La ratio è conservare l’unità economica e l’avviamento dell’azienda: i contratti stipulati per il suo esercizio (forniture, utenze, assicurazioni, godimento di beni strumentali, rapporti con clienti) sono parte integrante del complesso produttivo, e la loro perdita ne ridurrebbe il valore. La norma realizza perciò un meccanismo di attrazione automatica dei contratti nella circolazione dell’azienda, in deroga alla regola generale dell’art. 1406 c.c., che per la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto. Il terzo è tutelato con un diritto di recesso per giusta causa. Il testo dell’articolo è invariato dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Il primo comma pone una regola dispositiva: salvo patto contrario, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda che non abbiano carattere personale. I presupposti sono:
La successione si produce di diritto, senza bisogno dell’accettazione del terzo né di una comunicazione. Il secondo comma attribuisce al terzo contraente la facoltà di recedere entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, purché sussista una giusta causa, ad esempio la minore affidabilità o solvibilità dell’acquirente; in tal caso resta ferma la responsabilità dell’alienante. Il terzo comma estende la disciplina all’usufruttuario e all’affittuario per la sola durata del rapporto.
Profili applicativi
La questione di maggiore rilievo è il coordinamento con l’art. 2560 c.c. Se il contratto è ancora pendente con prestazioni reciproche da eseguire, l’acquirente subentra nell’intera posizione contrattuale, debiti compresi, a prescindere dalle scritture contabili. Se invece il terzo ha già eseguito integralmente la propria prestazione, residua un debito puro, disciplinato dall’art. 2560 c.c.: l’alienante resta obbligato e l’acquirente ne risponde in solido solo se il debito risulta dai libri contabili obbligatori. La natura di contratto di durata non è decisiva; nei contratti a prestazioni periodiche si guarda alle singole prestazioni.
Il subentro opera anche nella fase contenziosa del contratto non esaurito, sicché il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Restano invece fuori dall’art. 2558 c.c. le obbligazioni risarcitorie verso terzi estranei al sinallagma, i debiti da clausola penale già maturati e le ipotesi in cui l’azienda torni al concedente per un fatto non negoziale, come la risoluzione dell’affitto per inadempimento.
Per la locazione dell’immobile in cui si esercita l’azienda, la regola generale cede alla disciplina speciale dell’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392: il subentro non è automatico e richiede un apposito accordo di cessione o sublocazione tra cedente e cessionario, con comunicazione al locatore, che può opporsi per gravi motivi. Il rapporto di lavoro è regolato a sua volta dall’art. 2112 c.c. Nella prassi è dunque essenziale che l’atto di cessione elenchi i contratti trasferiti e quelli esclusi, poiché il patto contrario deve risultare in modo chiaro.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda; l’art. 2556 c.c. fissa la forma e la pubblicità del trasferimento; l’art. 2557 c.c. impone il divieto di concorrenza; gli artt. 2559 e 2560 c.c. regolano la cessione dei crediti e la responsabilità per i debiti anteriori; l’art. 2561 e l’art. 2562 c.c. disciplinano usufrutto e affitto d’azienda. Rispetto alla cessione del contratto (artt. 1406-1410 c.c.), l’art. 2558 c.c. prescinde dal consenso del contraente ceduto. Restano soggetti a discipline speciali i rapporti di lavoro (art. 2112 c.c.) e la locazione dell’immobile aziendale (art. 36 della legge n. 392 del 1978). Sul piano processuale, la successione nel contratto controverso è regolata dall’art. 111 c.p.c.