Art. 2557 c.c. Divieto di concorrenza
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.
2. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
3. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
4. Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto.
5. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2557 c.c. si colloca nel titolo VIII del libro quinto, dedicato all’azienda, tra le norme che regolano gli effetti del suo trasferimento. Il valore di un’azienda dipende in larga misura dall’avviamento, cioè dall’attitudine del complesso aziendale a produrre utili grazie, tra l’altro, alla clientela acquisita. Se l’alienante potesse riprendere subito un’attività concorrente, attirerebbe a sé quella clientela e svuoterebbe di contenuto la cessione per la quale ha ricevuto il prezzo.
La norma impone perciò all’alienante un obbligo legale di non fare, che la giurisprudenza non considera eccezionale: essa non deroga al principio di libera concorrenza, ma disciplina gli effetti naturali del contratto, garantendo all’acquirente il pieno godimento di ciò che ha acquistato. Ne deriva la possibilità di applicarla per analogia a vicende economicamente equivalenti. Il testo è rimasto invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La disposizione articola il divieto su più livelli:
Il divieto ha carattere relativo: non vieta in assoluto la stessa attività, ma solo quella concretamente idonea a sottrarre clientela all’azienda ceduta. Le “altre circostanze” formano una categoria residuale che può supplire all’assenza di coincidenza di oggetto o di ubicazione.
Profili applicativi
L’accertamento dell’idoneità allo sviamento è rimesso al giudice di merito, che valuta la distanza tra gli esercizi, la coincidenza dei prodotti e dei servizi, la tipologia di clientela, la notorietà personale dell’alienante. Il divieto si estende alle attività svolte attraverso interposte persone o schermi societari: l’alienante che entra come socio, anche di minoranza, in un’impresa concorrente e ne gestisce di fatto il settore corrispondente viola il divieto.
Questione ricorrente è l’applicazione alla cessione di partecipazioni sociali. La norma si estende per analogia quando la cessione delle quote produca, in sostanza, la sostituzione di un soggetto a un altro nell’azienda, come avviene con il trasferimento del controllo e della gestione; non basta la cessione di una quota, anche rilevante, che non sposti la conduzione dell’impresa, né quella tra soci che già la gestivano su basi paritarie. Errore frequente nella redazione dei contratti è pattuire divieti di durata superiore al quinquennio o senza confini di oggetto e territorio: la durata si riduce di diritto, mentre un patto che precluda ogni attività è nullo. Nel caso di cessione preceduta da un preliminare, occorre verificare che il patto di non concorrenza sia riprodotto nel definitivo o che la volontà di mantenerlo emerga da altri elementi.
La violazione espone al risarcimento del danno, che comprende non solo l’utile perduto sulle vendite sottratte, ma anche la mancata copertura dei costi fissi, oltre all’eventuale inibitoria e, nei rapporti di durata come l’affitto, alla risoluzione del contratto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda e l’art. 2556 c.c. disciplina la forma e la pubblicità dei contratti che ne trasferiscono la proprietà o il godimento; gli artt. 2558-2560 c.c. regolano la successione nei contratti, nei crediti e nei debiti, mentre gli artt. 2561 e 2562 c.c. disciplinano usufrutto e affitto. L’art. 2596 c.c. regola i patti limitativi della concorrenza in generale, con la durata massima quinquennale, e l’art. 2598 c.c. la concorrenza sleale, spesso invocata insieme al divieto. Nei rapporti di lavoro il patto di non concorrenza del dipendente segue l’art. 2125 c.c.; la tutela risarcitoria si fonda sugli artt. 1218 e 1223 c.c., con possibile liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.