Art. 2557 c.c. Divieto di concorrenza

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta.

2. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

3. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

4. Nel caso di usufrutto o di affitto dell’azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell’usufrutto o dell’affitto.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2557 c.c. si colloca nel titolo VIII del libro quinto, dedicato all’azienda, tra le norme che regolano gli effetti del suo trasferimento. Il valore di un’azienda dipende in larga misura dall’avviamento, cioè dall’attitudine del complesso aziendale a produrre utili grazie, tra l’altro, alla clientela acquisita. Se l’alienante potesse riprendere subito un’attività concorrente, attirerebbe a sé quella clientela e svuoterebbe di contenuto la cessione per la quale ha ricevuto il prezzo.

La norma impone perciò all’alienante un obbligo legale di non fare, che la giurisprudenza non considera eccezionale: essa non deroga al principio di libera concorrenza, ma disciplina gli effetti naturali del contratto, garantendo all’acquirente il pieno godimento di ciò che ha acquistato. Ne deriva la possibilità di applicarla per analogia a vicende economicamente equivalenti. Il testo è rimasto invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La disposizione articola il divieto su più livelli:

  • divieto legale (primo comma): per cinque anni dal trasferimento l’alienante deve astenersi dall’iniziare una nuova impresa che, per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta; il divieto opera anche in assenza di patto, come effetto naturale del contratto, ed è derogabile dalle parti;
  • patto ampliativo (secondo e terzo comma): le parti possono convenire limiti più ampi, purché il patto non impedisca all’alienante ogni attività professionale; la durata non può comunque superare cinque anni, e se è indicata una durata maggiore o non è stabilita affatto il divieto si riduce automaticamente a cinque anni;
  • usufrutto e affitto (quarto comma): il divieto legale grava sul proprietario o sul concedente per tutta la durata dell’usufrutto o dell’affitto, a tutela di chi gestisce temporaneamente l’azienda;
  • aziende agricole (quinto comma): il divieto riguarda solo le attività connesse, quando rispetto a esse sia possibile uno sviamento di clientela.

Il divieto ha carattere relativo: non vieta in assoluto la stessa attività, ma solo quella concretamente idonea a sottrarre clientela all’azienda ceduta. Le “altre circostanze” formano una categoria residuale che può supplire all’assenza di coincidenza di oggetto o di ubicazione.

Profili applicativi

L’accertamento dell’idoneità allo sviamento è rimesso al giudice di merito, che valuta la distanza tra gli esercizi, la coincidenza dei prodotti e dei servizi, la tipologia di clientela, la notorietà personale dell’alienante. Il divieto si estende alle attività svolte attraverso interposte persone o schermi societari: l’alienante che entra come socio, anche di minoranza, in un’impresa concorrente e ne gestisce di fatto il settore corrispondente viola il divieto.

Questione ricorrente è l’applicazione alla cessione di partecipazioni sociali. La norma si estende per analogia quando la cessione delle quote produca, in sostanza, la sostituzione di un soggetto a un altro nell’azienda, come avviene con il trasferimento del controllo e della gestione; non basta la cessione di una quota, anche rilevante, che non sposti la conduzione dell’impresa, né quella tra soci che già la gestivano su basi paritarie. Errore frequente nella redazione dei contratti è pattuire divieti di durata superiore al quinquennio o senza confini di oggetto e territorio: la durata si riduce di diritto, mentre un patto che precluda ogni attività è nullo. Nel caso di cessione preceduta da un preliminare, occorre verificare che il patto di non concorrenza sia riprodotto nel definitivo o che la volontà di mantenerlo emerga da altri elementi.

La violazione espone al risarcimento del danno, che comprende non solo l’utile perduto sulle vendite sottratte, ma anche la mancata copertura dei costi fissi, oltre all’eventuale inibitoria e, nei rapporti di durata come l’affitto, alla risoluzione del contratto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 19 novembre 2008, n. 27505: la norma non è eccezionale e può applicarsi per analogia alla cessione di quote di società di capitali quando il giudice accerti che essa ha realizzato, in sostanza, la sostituzione di un soggetto a un altro nell’azienda.
  • Cassazione civile, sez. I, 23 settembre 2011, n. 19430: la cessione del 40 per cento delle quote di una società di persone non basta ad applicare il divieto, se non comporta il trasferimento effettivo della gestione aziendale al cessionario.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 11 gennaio 2022, n. 662: la sostituzione nell’azienda è esclusa quando cedenti e cessionari condividevano già in misura paritaria capitale e gestione; l’omessa riproduzione del patto di non concorrenza nel contratto definitivo non implica necessariamente rinuncia, dovendo il giudice indagare la volontà delle parti.
  • Cassazione civile, sez. I, 25 giugno 2014, n. 14471: il divieto è relativo e subordinato all’idoneità della nuova impresa a sviare la clientela; è violato dall’alienante che, divenuto socio di minoranza di un’impresa familiare vicina, ne gestisce di fatto il reparto concorrente.
  • Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2017, n. 12990: le “altre circostanze” sono una categoria generale e residuale che non si cumula con oggetto e ubicazione ma può supplirne il difetto; la valutazione dell’idoneità allo sviamento è accertamento di merito.
  • Cassazione civile, sez. I, 7 giugno 2013, n. 14413: il patto accessorio alla cessione di un ramo d’azienda copre ogni attività idonea a sviare la clientela, compresa la mera rivendita dei prodotti ceduti; il danno comprende l’utile perduto e la mancata copertura dei costi fissi.
  • Cassazione civile, sez. I, 25 marzo 2015, n. 6020: nell’affitto d’azienda il patto che amplia il divieto a carico del concedente va interpretato secondo buona fede come limitato all’area idonea a interferire con l’azienda affittata, e non è quindi nullo; la sua violazione può giustificare la risoluzione del contratto.

Rapporti con altre norme

L’art. 2555 c.c. definisce l’azienda e l’art. 2556 c.c. disciplina la forma e la pubblicità dei contratti che ne trasferiscono la proprietà o il godimento; gli artt. 2558-2560 c.c. regolano la successione nei contratti, nei crediti e nei debiti, mentre gli artt. 2561 e 2562 c.c. disciplinano usufrutto e affitto. L’art. 2596 c.c. regola i patti limitativi della concorrenza in generale, con la durata massima quinquennale, e l’art. 2598 c.c. la concorrenza sleale, spesso invocata insieme al divieto. Nei rapporti di lavoro il patto di non concorrenza del dipendente segue l’art. 2125 c.c.; la tutela risarcitoria si fonda sugli artt. 1218 e 1223 c.c., con possibile liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.