Art. 2556 c.c. Imprese soggette a registrazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.
2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. 92a
Note di aggiornamento
Aggiornamento (92a)
La L. 12 agosto 1993, n. 310, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “il deposito di cui al secondo comma dell’articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l’atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2556 c.c. apre la disciplina del trasferimento dell’azienda, contenuta nel capo I del titolo VIII del libro quinto, subito dopo la definizione di azienda come complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). La norma detta le regole di forma e di pubblicità dei contratti che trasferiscono la proprietà o il godimento dell’azienda, cioè la cessione, il conferimento in società, l’affitto e l’usufrutto.
La ratio è duplice. La prova scritta tutela le parti, data la rilevanza economica dell’operazione; il deposito nel registro delle imprese tutela i terzi, in particolare creditori e controparti contrattuali, che devono poter conoscere chi sia il titolare dell’azienda. Il secondo comma è stato sostituito dall’art. 6 della legge 12 agosto 1993, n. 310, che ha imposto l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata e affidato al notaio il deposito entro trenta giorni; l’art. 9 della stessa legge ha regolato la fase transitoria precedente all’istituzione del registro delle imprese.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
La distinzione tra validità e opponibilità è decisiva. L’affitto o la cessione d’azienda conclusi con scrittura non autenticata, o addirittura verbalmente, producono effetti tra le parti e sono rilevanti anche sul piano fiscale; tuttavia, in mancanza di iscrizione, non sono opponibili ai terzi e, in particolare, al fallimento o alla liquidazione giudiziale del concedente. La sola data certa anteriore all’apertura della procedura non basta a supplire alla mancata iscrizione.
I limiti di prova operano solo tra i contraenti. Il terzo che voglia far valere il fatto storico del trasferimento, come il lavoratore che agisce contro il cessionario per crediti maturati presso il cedente ai sensi dell’art. 2112 c.c., può provarlo con ogni mezzo, comprese testimonianze e presunzioni. Tra le parti, invece, il vincolo della prova scritta si estende alla simulazione del prezzo, che non può essere dimostrata con testimoni o presunzioni salvo che ricorra un principio di prova per iscritto.
Frequente, infine, è la questione preliminare se l’operazione integri davvero un trasferimento d’azienda o una mera cessione di singoli beni: decide la presenza di un complesso organizzato e funzionalmente idoneo, anche solo potenzialmente, all’esercizio dell’impresa, che deve preesistere al trasferimento. La qualificazione incide sulla forma, sulla pubblicità, sulla successione nei contratti e nei debiti e sul regime fiscale (imposta di registro o IVA).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2556 c.c. presuppone la nozione di azienda dell’art. 2555 c.c. e si integra con le norme sugli effetti del trasferimento: il divieto di concorrenza dell’alienante (art. 2557 c.c.), la successione nei contratti (art. 2558 c.c.), la cessione dei crediti (art. 2559 c.c.) e la responsabilità per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.); gli artt. 2561 e 2562 c.c. regolano usufrutto e affitto. Sul versante lavoristico, l’art. 2112 c.c. garantisce la continuità dei rapporti di lavoro. Per la prova valgono gli artt. 2721 ss. c.c., in particolare l’art. 2724 c.c. sulle eccezioni al divieto di prova testimoniale e l’art. 2725 c.c. sui contratti per i quali è richiesta la forma scritta. La pubblicità si coordina con la disciplina del registro delle imprese (artt. 2188 ss. c.c., in particolare l’art. 2193 c.c. sull’efficacia dell’iscrizione), e l’opponibilità alle procedure concorsuali con le regole sugli atti non opponibili alla massa.