Art. 2556 c.c. Imprese soggette a registrazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto.

2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. 92a

Testo in vigore dal 4 settembre 1993

Note di aggiornamento

Aggiornamento (92a)

La L. 12 agosto 1993, n. 310, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “il deposito di cui al secondo comma dell’articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l’atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2556 c.c. apre la disciplina del trasferimento dell’azienda, contenuta nel capo I del titolo VIII del libro quinto, subito dopo la definizione di azienda come complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.). La norma detta le regole di forma e di pubblicità dei contratti che trasferiscono la proprietà o il godimento dell’azienda, cioè la cessione, il conferimento in società, l’affitto e l’usufrutto.

La ratio è duplice. La prova scritta tutela le parti, data la rilevanza economica dell’operazione; il deposito nel registro delle imprese tutela i terzi, in particolare creditori e controparti contrattuali, che devono poter conoscere chi sia il titolare dell’azienda. Il secondo comma è stato sostituito dall’art. 6 della legge 12 agosto 1993, n. 310, che ha imposto l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata e affidato al notaio il deposito entro trenta giorni; l’art. 9 della stessa legge ha regolato la fase transitoria precedente all’istituzione del registro delle imprese.

Contenuto della disposizione

  • Ambito: la disciplina riguarda le imprese soggette a registrazione, cioè, secondo l’impostazione originaria del codice, quelle che esercitano le attività commerciali indicate dall’art. 2195 c.c., tra cui l’attività di intermediazione nella circolazione dei beni.
  • Prova scritta (primo comma): i contratti che trasferiscono la proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto. La forma è richiesta ad probationem, cioè ai fini della prova, e non ad substantiam, ossia come requisito di validità: il contratto concluso oralmente è valido, ma tra le parti non può essere dimostrato con testimoni o presunzioni, salvo la perdita incolpevole del documento (art. 2724, n. 3, c.c.).
  • Forme speciali: restano ferme le forme richieste per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda (ad esempio la forma scritta a pena di nullità per gli immobili, ex art. 1350 c.c.) o per la particolare natura del contratto (si pensi al conferimento in società di capitali, che segue le forme dell’atto societario).
  • Pubblicità (secondo comma): i contratti redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. L’iscrizione non incide sulla validità del contratto, ma sulla sua opponibilità ai terzi.

Profili applicativi

La distinzione tra validità e opponibilità è decisiva. L’affitto o la cessione d’azienda conclusi con scrittura non autenticata, o addirittura verbalmente, producono effetti tra le parti e sono rilevanti anche sul piano fiscale; tuttavia, in mancanza di iscrizione, non sono opponibili ai terzi e, in particolare, al fallimento o alla liquidazione giudiziale del concedente. La sola data certa anteriore all’apertura della procedura non basta a supplire alla mancata iscrizione.

I limiti di prova operano solo tra i contraenti. Il terzo che voglia far valere il fatto storico del trasferimento, come il lavoratore che agisce contro il cessionario per crediti maturati presso il cedente ai sensi dell’art. 2112 c.c., può provarlo con ogni mezzo, comprese testimonianze e presunzioni. Tra le parti, invece, il vincolo della prova scritta si estende alla simulazione del prezzo, che non può essere dimostrata con testimoni o presunzioni salvo che ricorra un principio di prova per iscritto.

Frequente, infine, è la questione preliminare se l’operazione integri davvero un trasferimento d’azienda o una mera cessione di singoli beni: decide la presenza di un complesso organizzato e funzionalmente idoneo, anche solo potenzialmente, all’esercizio dell’impresa, che deve preesistere al trasferimento. La qualificazione incide sulla forma, sulla pubblicità, sulla successione nei contratti e nei debiti e sul regime fiscale (imposta di registro o IVA).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 18 giugno 2015, n. 12648: l’affitto d’azienda non richiede la forma scritta per la sua validità, salvo che lo impongano la natura dei beni o del contratto; il secondo comma dell’art. 2556 c.c. riguarda soltanto l’opponibilità ai terzi, sicché il contratto non iscritto nel registro delle imprese è inopponibile alla massa dei creditori fallimentari, anche se munito di data certa anteriore.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 12 luglio 2021, n. 19752: la forma scritta autenticata prescritta dall’art. 2556 c.c. attiene alla prova e all’opponibilità, non alla validità; la cessione di ramo d’azienda stipulata con scrittura privata non autenticata è dunque esistente per il fisco e i costi relativi ai beni ceduti sono deducibili.
  • Cassazione civile, sez. VI-1, ord. 18 febbraio 2022, n. 5320: come ogni regola sulla prova dei contratti, la forma scritta prevista dal primo comma opera solo tra i contraenti; il lavoratore che intende dimostrare il trasferimento per far valere i propri crediti può farlo senza limiti di mezzi di prova.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 30 novembre 2025, n. 31202: ribadisce che il terzo può provare il trasferimento d’azienda anche con testimoni e presunzioni, precisando che la legge n. 310 del 1993 ha inciso solo sul secondo comma dell’art. 2556 c.c., lasciando immutata la regola probatoria del primo.
  • Cassazione civile, sez. VI-2, ord. 1 marzo 2019, n. 6199: i limiti legali alla prova dei contratti per cui è richiesta la forma scritta operano solo quando il contratto è invocato come fonte di diritti e obblighi tra le parti, non quando è dedotto come semplice fatto storico.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 27 dicembre 2024, n. 34624: nella cessione d’azienda soggetta alla forma scritta, la simulazione del prezzo tra le parti richiede una prova scritta, ma assegni emessi da chi ha svolto di fatto un ruolo centrale nella trattativa per conto dell’acquirente possono valere come principio di prova per iscritto, rendendo ammissibili le presunzioni.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 19 maggio 2026, n. 14926: si ha cessione d’azienda solo se si trasferisce un insieme di beni organizzato fin dall’origine per l’esercizio dell’impresa, non un complesso assemblato successivamente dall’acquirente; la cessione di singoli immobili privi di preventiva organizzazione produttiva non integra trasferimento d’azienda.

Rapporti con altre norme

L’art. 2556 c.c. presuppone la nozione di azienda dell’art. 2555 c.c. e si integra con le norme sugli effetti del trasferimento: il divieto di concorrenza dell’alienante (art. 2557 c.c.), la successione nei contratti (art. 2558 c.c.), la cessione dei crediti (art. 2559 c.c.) e la responsabilità per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.); gli artt. 2561 e 2562 c.c. regolano usufrutto e affitto. Sul versante lavoristico, l’art. 2112 c.c. garantisce la continuità dei rapporti di lavoro. Per la prova valgono gli artt. 2721 ss. c.c., in particolare l’art. 2724 c.c. sulle eccezioni al divieto di prova testimoniale e l’art. 2725 c.c. sui contratti per i quali è richiesta la forma scritta. La pubblicità si coordina con la disciplina del registro delle imprese (artt. 2188 ss. c.c., in particolare l’art. 2193 c.c. sull’efficacia dell’iscrizione), e l’opponibilità alle procedure concorsuali con le regole sugli atti non opponibili alla massa.