Art. 2555 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
1. L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2555 c.c. apre il titolo VIII del libro quinto, dedicato all’azienda, e ne fornisce la definizione: l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. La norma distingue così l’impresa, che è l’attività economica organizzata descritta dall’art. 2082 c.c., dall’azienda, che ne costituisce lo strumento, cioè l’insieme dei mezzi materiali e immateriali con cui l’attività viene svolta.
La funzione della definizione è quella di consentire all’ordinamento di trattare il complesso aziendale come entità unitaria, capace di circolare, di essere data in godimento e di essere valutata come un tutto, preservando il valore che l’organizzazione aggiunge ai singoli beni. Il testo è rimasto immutato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La definizione si compone di tre elementi:
Discussa in dottrina è la natura giuridica dell’azienda, ricostruita ora come universalità di beni, ora come semplice pluralità di beni collegati. La giurisprudenza ne valorizza la considerazione unitaria: l’azienda può formare oggetto di proprietà, usufrutto, affitto e possesso. L’avviamento, cioè l’attitudine dell’azienda a produrre profitti superiori a quelli ricavabili dai singoli beni, non è un bene autonomo ma una qualità del complesso organizzato.
Profili applicativi
Il problema pratico più ricorrente è stabilire se un trasferimento abbia ad oggetto un’azienda (o un ramo di essa) o singoli beni. La qualificazione ha conseguenze rilevanti: si applica la disciplina degli artt. 2556-2560 c.c. (forma, divieto di concorrenza, successione nei contratti e nei crediti, responsabilità per i debiti), l’art. 2112 c.c. sulla continuità dei rapporti di lavoro, l’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla cessione della locazione commerciale e, sul piano fiscale, l’imposta di registro anziché l’IVA.
Il criterio adottato è funzionale: non occorre che siano trasferiti tutti i beni, ma che il complesso ceduto conservi un residuo di organizzazione idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione dell’attività, anche con integrazioni da parte del cessionario. Non basta, invece, un insieme di beni privo di collegamento organizzativo, né la mera programmazione di un’attività futura. L’onere di provare la natura aziendale del complesso grava su chi la afferma; la qualificazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Per individuare l’azienda in un atto è sufficiente indicare il tipo di attività e i locali in cui si svolge, mentre l’elenco analitico dei beni serve a prevenire contestazioni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2555 c.c. presuppone la nozione di imprenditore dell’art. 2082 c.c. e costituisce la base delle norme successive: l’art. 2556 c.c. sulla forma dei trasferimenti, l’art. 2557 c.c. sul divieto di concorrenza dell’alienante, gli artt. 2558-2560 c.c. sulla successione nei contratti, sulla cessione dei crediti e sulla responsabilità per i debiti, l’art. 2561 e l’art. 2562 c.c. su usufrutto e affitto. Gli artt. 2563-2574 c.c. disciplinano i segni distintivi, che sono tra i beni immateriali aziendali più rilevanti. Sul versante del lavoro, l’art. 2112 c.c. garantisce la continuità dei rapporti in caso di trasferimento d’azienda o di ramo; sul versante processuale, l’art. 670 c.p.c. ammette il sequestro giudiziario di aziende. Nelle procedure concorsuali, il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) privilegia la cessione unitaria dell’azienda per conservarne il valore.