Art. 2549 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

2. Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Testo in vigore dal 25 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.