Art. 2552 c.c. Diritti dell’associante e dell’associato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.

2. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.

3. In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.