Art. 2552 c.c. Diritti dell’associante e dell’associato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.
2. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.
3. In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.