Art. 2553 c.c. Divisione degli utili e delle perdite

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.