Art. 2548 c.c. Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’atto costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.

2. L’atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare del conferimento.

3. I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.

4. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.