Art. 2550 c.c. Pluralità di associazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.