Art. 2447 c.c. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2447 c.c. chiude la sequenza delle norme sulla riduzione del capitale delle società per azioni e disciplina l’ipotesi più grave di perdita: quella che, superando il terzo del capitale, lo fa scendere al di sotto del minimo legale fissato dall’art. 2327 c.c. La disposizione presidia il principio di effettività del capitale sociale, inteso come corrispondenza tra capitale nominale e patrimonio netto reale, e tutela insieme i soci e i terzi creditori, che sulla consistenza del capitale fanno affidamento quale garanzia minima dell’ente a responsabilità limitata.

Il testo vigente risale alla riforma del diritto societario attuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha adeguato la norma ai modelli di amministrazione alternativi, menzionando il consiglio di gestione e, in caso di sua inerzia, il consiglio di sorveglianza. Per la società a responsabilità limitata vale la regola parallela dell’art. 2482-ter c.c.

Contenuto della disposizione

La fattispecie richiede due presupposti cumulativi:

  • una perdita superiore al terzo del capitale, calcolata al netto delle riserve e degli utili, anche di periodo, che la assorbono;
  • la conseguente discesa del capitale al di sotto del minimo legale.

Al verificarsi della situazione gli amministratori, o il consiglio di gestione, devono convocare senza indugio l’assemblea, cioè con immediatezza e senza attendere l’approvazione del bilancio. L’assemblea, in sede straordinaria, ha davanti un’alternativa:

  • riduzione e contestuale aumento del capitale a una cifra non inferiore al minimo (operazione spesso detta “azzeramento e ricostituzione”), con diritto di opzione dei soci ai sensi dell’art. 2441 c.c.;
  • trasformazione in un tipo sociale che richieda un capitale minimo inferiore o non lo preveda affatto.

Se nessuna delle due misure viene adottata, opera la causa di scioglimento dell’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., che fa espressamente salvo quanto previsto dall’art. 2447 c.c. Gli amministratori devono allora accertare la causa e iscriverla nel registro delle imprese, e da quel momento possono compiere solo gli atti conservativi consentiti dall’art. 2486 c.c.

La delibera presuppone un’informazione aggiornata dei soci: per richiamo implicito all’art. 2446 c.c., l’assemblea decide sulla base di una situazione patrimoniale recente, accompagnata dalle osservazioni dell’organo di controllo.

Profili applicativi

La questione più frequente riguarda la misurazione della perdita: non ogni discesa sotto il minimo legale fa scattare la norma, ma solo quella che deriva da una perdita eccedente il terzo del capitale. Una perdita contenuta nel terzo, anche se riduce il capitale sotto il minimo, non comporta né l’obbligo di ricapitalizzare né lo scioglimento.

Sul piano della responsabilità, l’inerzia degli amministratori è fonte di danno risarcibile verso la società, i creditori e i terzi ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c.; ciascun amministratore risponde però solo dei pregiudizi causalmente riferibili al proprio periodo di carica. Nelle azioni promosse dal curatore, il danno da prosecuzione dell’attività va provato in relazione alle singole operazioni non conservative, e il criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare è utilizzabile solo nei limiti e con le cautele fissati dall’art. 2486, comma 3, c.c.

La delibera adottata su una situazione patrimoniale non aggiornata, o che computi le perdite al lordo delle riserve, è esposta a impugnazione per nullità, trattandosi di regole poste anche a tutela dei terzi. Errore ricorrente è ritenere che il deposito del bilancio che evidenzia la perdita esoneri gli amministratori dagli obblighi di convocazione, accertamento e pubblicità.

Nella crisi d’impresa l’art. 89 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) sospende l’applicazione dell’art. 2447 c.c. e la causa di scioglimento dal deposito della domanda di concordato preventivo sino all’omologazione, fermo per il periodo anteriore l’art. 2486 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 10 febbraio 2022, n. 4347: la causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo si verifica solo se la perdita supera il terzo del capitale; il rinvio all’art. 2447 c.c. comprende l’intera fattispecie, poiché la conseguenza più grave non può poggiare su presupposti meno rigorosi di quelli richiesti per la semplice ricostituzione.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 15 giugno 2023, n. 17139: lo scioglimento per perdita del capitale opera automaticamente ma è sottoposto alla condizione risolutiva della ricapitalizzazione o della trasformazione, che lo elimina con effetto retroattivo insieme agli obblighi dell’art. 2486 c.c.; non esiste un termine di decadenza per la reintegrazione, mentre il ritardo nella convocazione può fondare un’autonoma responsabilità verso la società.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 1 agosto 2025, n. 22219: il deposito del bilancio che attesta la perdita non sostituisce gli obblighi di accertare la causa di scioglimento e di iscriverla nel registro delle imprese, che hanno una funzione informativa più avanzata; ogni amministratore risponde solo dei danni riconducibili alla propria condotta nel periodo di carica.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 11 maggio 2022, n. 14873: accertato dai bilanci il compimento di atti di gestione dopo lo scioglimento, spetta agli organi sociali provare che erano rivolti alla sola conservazione del patrimonio; il danno si commisura alle conseguenze dirette delle operazioni vietate, depurato dalla fisiologica svalutazione dei cespiti, e i sindaci inerti ne rispondono in solido.
  • Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2007, n. 8221: è nulla la delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale assunta su una situazione patrimoniale non aggiornata o con perdite calcolate al lordo delle riserve, perché le regole degli artt. 2446 e 2447 c.c. tutelano anche i terzi; l’ultimo bilancio può surrogare la situazione patrimoniale se recente e in assenza di fatti sopravvenuti significativi.
  • Cassazione civile, sez. I, 21 gennaio 2020, n. 1187: il grado di aggiornamento della documentazione si valuta caso per caso, considerando dimensioni della società e complessità contabile; grava su chi impugna la delibera l’onere di allegare i fatti sopravvenuti che avrebbero reso inattendibile il bilancio utilizzato.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 14 febbraio 2018, n. 3656: dopo l’azzeramento il socio conserva il diritto di opzione, quale entità economicamente valutabile, e la legittimazione a impugnare la delibera; il fiduciante che perda la partecipazione per effetto di un azzeramento fondato su una situazione patrimoniale falsa può agire contro l’amministratore ai sensi dell’art. 2395 c.c.
  • Cassazione penale, sez. V, 1 giugno 2026, n. 20000: l’omessa convocazione dell’assemblea prevista dall’art. 2447 c.c. è violazione di un obbligo di legge che, se causa o concausa del dissesto, integra la bancarotta semplice dell’art. 224, n. 2, l. fall.; l’obbligo permane anche durante la liquidazione, revocabile ai sensi dell’art. 2487-ter c.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 2446 c.c. regola la perdita superiore al terzo che lascia il capitale sopra il minimo; l’art. 2327 c.c. fissa la soglia di riferimento; l’art. 2441 c.c. garantisce l’opzione sulle nuove azioni. Lo scioglimento e i suoi effetti sono disciplinati dagli artt. 2484, 2485 e 2486 c.c., mentre l’art. 2487-ter c.c. consente la revoca della liquidazione. Per la s.r.l. valgono gli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. La responsabilità di amministratori e sindaci si colloca negli artt. 2392-2395 e 2407 c.c.; nella crisi d’impresa interviene la sospensione dell’art. 89 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.