Art. 2447 c.c. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall’articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2447 c.c. chiude la sequenza delle norme sulla riduzione del capitale delle società per azioni e disciplina l’ipotesi più grave di perdita: quella che, superando il terzo del capitale, lo fa scendere al di sotto del minimo legale fissato dall’art. 2327 c.c. La disposizione presidia il principio di effettività del capitale sociale, inteso come corrispondenza tra capitale nominale e patrimonio netto reale, e tutela insieme i soci e i terzi creditori, che sulla consistenza del capitale fanno affidamento quale garanzia minima dell’ente a responsabilità limitata.
Il testo vigente risale alla riforma del diritto societario attuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha adeguato la norma ai modelli di amministrazione alternativi, menzionando il consiglio di gestione e, in caso di sua inerzia, il consiglio di sorveglianza. Per la società a responsabilità limitata vale la regola parallela dell’art. 2482-ter c.c.
Contenuto della disposizione
La fattispecie richiede due presupposti cumulativi:
Al verificarsi della situazione gli amministratori, o il consiglio di gestione, devono convocare senza indugio l’assemblea, cioè con immediatezza e senza attendere l’approvazione del bilancio. L’assemblea, in sede straordinaria, ha davanti un’alternativa:
Se nessuna delle due misure viene adottata, opera la causa di scioglimento dell’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., che fa espressamente salvo quanto previsto dall’art. 2447 c.c. Gli amministratori devono allora accertare la causa e iscriverla nel registro delle imprese, e da quel momento possono compiere solo gli atti conservativi consentiti dall’art. 2486 c.c.
La delibera presuppone un’informazione aggiornata dei soci: per richiamo implicito all’art. 2446 c.c., l’assemblea decide sulla base di una situazione patrimoniale recente, accompagnata dalle osservazioni dell’organo di controllo.
Profili applicativi
La questione più frequente riguarda la misurazione della perdita: non ogni discesa sotto il minimo legale fa scattare la norma, ma solo quella che deriva da una perdita eccedente il terzo del capitale. Una perdita contenuta nel terzo, anche se riduce il capitale sotto il minimo, non comporta né l’obbligo di ricapitalizzare né lo scioglimento.
Sul piano della responsabilità, l’inerzia degli amministratori è fonte di danno risarcibile verso la società, i creditori e i terzi ai sensi degli artt. 2485 e 2486 c.c.; ciascun amministratore risponde però solo dei pregiudizi causalmente riferibili al proprio periodo di carica. Nelle azioni promosse dal curatore, il danno da prosecuzione dell’attività va provato in relazione alle singole operazioni non conservative, e il criterio della differenza tra passivo e attivo fallimentare è utilizzabile solo nei limiti e con le cautele fissati dall’art. 2486, comma 3, c.c.
La delibera adottata su una situazione patrimoniale non aggiornata, o che computi le perdite al lordo delle riserve, è esposta a impugnazione per nullità, trattandosi di regole poste anche a tutela dei terzi. Errore ricorrente è ritenere che il deposito del bilancio che evidenzia la perdita esoneri gli amministratori dagli obblighi di convocazione, accertamento e pubblicità.
Nella crisi d’impresa l’art. 89 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) sospende l’applicazione dell’art. 2447 c.c. e la causa di scioglimento dal deposito della domanda di concordato preventivo sino all’omologazione, fermo per il periodo anteriore l’art. 2486 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2446 c.c. regola la perdita superiore al terzo che lascia il capitale sopra il minimo; l’art. 2327 c.c. fissa la soglia di riferimento; l’art. 2441 c.c. garantisce l’opzione sulle nuove azioni. Lo scioglimento e i suoi effetti sono disciplinati dagli artt. 2484, 2485 e 2486 c.c., mentre l’art. 2487-ter c.c. consente la revoca della liquidazione. Per la s.r.l. valgono gli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. La responsabilità di amministratori e sindaci si colloca negli artt. 2392-2395 e 2407 c.c.; nella crisi d’impresa interviene la sospensione dell’art. 89 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.