Art. 2437-quinquies c.c. Disposizioni speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l’esclusione dalla quotazione.

2. 141a

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Note di aggiornamento

Aggiornamento (141a)

L’avviso di rettifica, in G.U. 04/07/2003, n. 153, nel modificare il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha introdotto il presente articolo, ha disposto che “alla pag. 53, seconda colonna, all’art. 1 nella parte in cui viene riportato l’art. 2437-quinquies del codice civile, [...] nel primo comma, dove è scritto: «Se le azioni quotate sui mercati regolamentati...», leggasi: «Se le azioni quotate in mercati regolamentati...»”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.