Art. 2442 c.c. Passaggio di riserve a capitale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.
2. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.
3. L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.