Art. 2442 c.c. Passaggio di riserve a capitale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

2. In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.

3. L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.