Art. 2437 c.c. Diritto di recesso
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
2. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
3. Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.
4. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.
5. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.
6. È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2437 c.c. apre la sezione dedicata al recesso del socio nella società per azioni, nel titolo V del libro quinto. Il recesso è il diritto del socio di uscire dalla società ottenendo la liquidazione delle proprie azioni, in presenza di decisioni che alterano in modo rilevante le condizioni dell’investimento originario. Esso bilancia il potere della maggioranza di modificare lo statuto con l’interesse del singolo a non restare vincolato a un assetto diverso da quello cui aveva aderito.
La disposizione è stata integralmente riscritta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che ha ampliato le ipotesi di recesso, esteso la legittimazione ai soci assenti e astenuti e consentito alle società chiuse di introdurne di ulteriori per statuto. Il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 ha soppresso la lettera c) del primo comma, relativa al trasferimento della sede all’estero, materia oggi attratta dalla disciplina delle operazioni transfrontaliere. Il favore della riforma per il disinvestimento resta comunque bilanciato dall’esigenza di tutelare il capitale sociale e i creditori, il che giustifica un’interpretazione restrittiva delle singole cause.
Contenuto della disposizione
Le cause di recesso si distinguono in tre categorie:
Sono legittimati i soci che non hanno concorso alla deliberazione: dissenzienti, assenti e astenuti. Il recesso può riguardare tutte le azioni o parte di esse. Nella società costituita a tempo indeterminato con azioni non quotate, il socio può recedere senza motivo (ad nutum) con preavviso di almeno centottanta giorni, elevabile dallo statuto fino a un anno. L’ultimo comma sancisce la nullità di ogni patto che escluda o renda più gravoso il recesso nelle ipotesi del primo comma. Restano salve le norme speciali per le società soggette a direzione e coordinamento (art. 2497-quater c.c.).
Profili applicativi
Il contenzioso riguarda soprattutto la riconducibilità della delibera a una delle ipotesi tipiche. Per la modifica dell’oggetto sociale occorre verificare in concreto se il cambiamento dell’attività sia significativo; per le modifiche dei diritti di voto o di partecipazione occorre un’incidenza diretta su tali diritti, non un semplice pregiudizio di fatto per il socio. Quanto ai vincoli alla circolazione, rileva la modifica in sé, senza indagine sulla sua portata sostanziale.
Sul piano operativo il recesso è atto unilaterale recettizio, che produce effetto quando giunge alla società; la revoca della delibera legittimante o lo scioglimento della società entro novanta giorni lo rendono inefficace (art. 2437-bis c.c.). Errori ricorrenti sono il mancato rispetto dei termini di esercizio, l’equiparazione di una durata molto lunga alla durata indeterminata e la pretesa di recedere per delibere non comprese nell’elenco legale o statutario.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Gli artt. 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c. disciplinano rispettivamente termini e modalità di esercizio, criteri di valutazione delle azioni e procedimento di liquidazione, con offerta in opzione agli altri soci, collocamento presso terzi, acquisto da parte della società e, in ultima istanza, riduzione del capitale. L’art. 2437-sexies c.c. estende alcune di queste regole alle azioni riscattabili. Per la società a responsabilità limitata la disciplina parallela è nell’art. 2473 c.c., per le società di persone nell’art. 2285 c.c. L’art. 2497-quater c.c. prevede ipotesi di recesso per le società soggette a direzione e coordinamento, l’art. 2355-bis c.c. disciplina i limiti alla circolazione delle azioni e l’art. 2328 c.c. il contenuto dell’atto costitutivo, compreso l’oggetto sociale.