Art. 2437 c.c. Diritto di recesso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;
b) la trasformazione della società;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 2 MARZO 2023, N. 19;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

3. Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

4. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

5. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

6. È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 22 marzo 2023

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2437 c.c. apre la sezione dedicata al recesso del socio nella società per azioni, nel titolo V del libro quinto. Il recesso è il diritto del socio di uscire dalla società ottenendo la liquidazione delle proprie azioni, in presenza di decisioni che alterano in modo rilevante le condizioni dell’investimento originario. Esso bilancia il potere della maggioranza di modificare lo statuto con l’interesse del singolo a non restare vincolato a un assetto diverso da quello cui aveva aderito.

La disposizione è stata integralmente riscritta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che ha ampliato le ipotesi di recesso, esteso la legittimazione ai soci assenti e astenuti e consentito alle società chiuse di introdurne di ulteriori per statuto. Il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 ha soppresso la lettera c) del primo comma, relativa al trasferimento della sede all’estero, materia oggi attratta dalla disciplina delle operazioni transfrontaliere. Il favore della riforma per il disinvestimento resta comunque bilanciato dall’esigenza di tutelare il capitale sociale e i creditori, il che giustifica un’interpretazione restrittiva delle singole cause.

Contenuto della disposizione

Le cause di recesso si distinguono in tre categorie:

  • cause legali inderogabili (primo comma): modifica dell’oggetto sociale che consente un cambiamento significativo dell’attività; trasformazione; revoca dello stato di liquidazione; eliminazione di cause di recesso derogabili o statutarie; modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso; modificazioni statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
  • cause legali derogabili (secondo comma): proroga del termine di durata; introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, che lo statuto può escludere;
  • cause statutarie (quarto comma), ammesse solo nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Sono legittimati i soci che non hanno concorso alla deliberazione: dissenzienti, assenti e astenuti. Il recesso può riguardare tutte le azioni o parte di esse. Nella società costituita a tempo indeterminato con azioni non quotate, il socio può recedere senza motivo (ad nutum) con preavviso di almeno centottanta giorni, elevabile dallo statuto fino a un anno. L’ultimo comma sancisce la nullità di ogni patto che escluda o renda più gravoso il recesso nelle ipotesi del primo comma. Restano salve le norme speciali per le società soggette a direzione e coordinamento (art. 2497-quater c.c.).

Profili applicativi

Il contenzioso riguarda soprattutto la riconducibilità della delibera a una delle ipotesi tipiche. Per la modifica dell’oggetto sociale occorre verificare in concreto se il cambiamento dell’attività sia significativo; per le modifiche dei diritti di voto o di partecipazione occorre un’incidenza diretta su tali diritti, non un semplice pregiudizio di fatto per il socio. Quanto ai vincoli alla circolazione, rileva la modifica in sé, senza indagine sulla sua portata sostanziale.

Sul piano operativo il recesso è atto unilaterale recettizio, che produce effetto quando giunge alla società; la revoca della delibera legittimante o lo scioglimento della società entro novanta giorni lo rendono inefficace (art. 2437-bis c.c.). Errori ricorrenti sono il mancato rispetto dei termini di esercizio, l’equiparazione di una durata molto lunga alla durata indeterminata e la pretesa di recedere per delibere non comprese nell’elenco legale o statutario.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 1 giugno 2017, n. 13875: la modifica statutaria dei quorum deliberativi non integra una modificazione dei diritti di voto o di partecipazione; questi ultimi vanno intesi come diritti patrimoniali e il recesso presuppone un’incidenza diretta su tali diritti, non un generico pregiudizio.
  • Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2019, n. 13845: i diritti di partecipazione comprendono la quota di utile distribuibile secondo lo statuto, sicché la modifica che eleva in misura rilevante gli accantonamenti a riserva riducendo l’utile distribuibile legittima il recesso, a prescindere dalla sua coerenza con la sana e prudente gestione bancaria.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 13 maggio 2025, n. 12853: stabilire se una modifica statutaria consenta un cambiamento significativo dell’attività è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2022, n. 20546: per il recesso legato all’introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione basta che la modifica abbia rimosso un limite esistente, senza verificarne la rilevanza sostanziale, diversamente da quanto previsto per l’oggetto sociale.
  • Cassazione civile, sez. I, 21 febbraio 2020, n. 4716: la società costituita con durata determinata, anche lunghissima, non è equiparabile a quella a tempo indeterminato ai fini del recesso ad nutum, che è ipotesi derogabile.
  • Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2022, n. 6280: la riduzione della durata, con passaggio da tempo indeterminato a determinato, non attribuisce un autonomo diritto di recesso, rilevando sul piano della durata solo la proroga del termine.
  • Cassazione civile, sez. I, 14 novembre 2025, n. 30133: in un’operazione complessa e inscindibile, il consenso del socio a un atto prodromico causalmente decisivo, come un aumento di capitale preordinato alla fusione, equivale a concorso alla delibera finale e preclude il recesso.
  • Cassazione civile, sez. I, 5 giugno 2025, n. 15087: il recesso è negozio unilaterale recettizio che produce subito la perdita dello status di socio; la revoca della delibera entro novanta giorni opera come condizione risolutiva e il socio riacquista retroattivamente la propria posizione, inclusa la legittimazione a impugnare.

Rapporti con altre norme

Gli artt. 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater c.c. disciplinano rispettivamente termini e modalità di esercizio, criteri di valutazione delle azioni e procedimento di liquidazione, con offerta in opzione agli altri soci, collocamento presso terzi, acquisto da parte della società e, in ultima istanza, riduzione del capitale. L’art. 2437-sexies c.c. estende alcune di queste regole alle azioni riscattabili. Per la società a responsabilità limitata la disciplina parallela è nell’art. 2473 c.c., per le società di persone nell’art. 2285 c.c. L’art. 2497-quater c.c. prevede ipotesi di recesso per le società soggette a direzione e coordinamento, l’art. 2355-bis c.c. disciplina i limiti alla circolazione delle azioni e l’art. 2328 c.c. il contenuto dell’atto costitutivo, compreso l’oggetto sociale.