Art. 2438 c.c. Aumento di capitale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.
2. In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi.
Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.