Art. 2360 c.c. Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.