Art. 2359 c.c. Società controllate e società collegate

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

2. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Testo in vigore dal 14 gennaio 2005

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2359 c.c., collocato nella sezione dedicata alle azioni delle società per azioni, offre le nozioni di società controllata e di società collegata. Si tratta di definizioni che non hanno una funzione autonoma, ma servono da presupposto per numerose discipline: i limiti all’acquisto di azioni della controllante (art. 2359-bis c.c.), il divieto di sottoscrizione reciproca (art. 2360 c.c.), il bilancio consolidato, la presunzione di direzione e coordinamento (art. 2497-sexies c.c.), oltre a una lunga serie di rinvii contenuti nella legislazione tributaria, bancaria, dei mercati finanziari e delle società pubbliche.

L’interesse tutelato è quello alla trasparenza dei rapporti partecipativi e alla corretta individuazione dei centri di potere che governano le società, a garanzia dei soci di minoranza, dei creditori e dei terzi. Il testo attuale deriva dalla riscrittura operata dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in attuazione delle direttive comunitarie sui conti consolidati, ed è stato aggiornato dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310), che ha introdotto il riferimento alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Contenuto della disposizione

Il primo comma individua tre ipotesi alternative di controllo:

  • controllo interno di diritto (n. 1): una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’altra. Il dato è oggettivo e numerico, e si misura sui voti in assemblea ordinaria, non su quelli dell’assemblea straordinaria;
  • controllo interno di fatto (n. 2): pur senza la maggioranza, una società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, ad esempio per la frammentazione del restante capitale o per l’assenteismo degli altri soci;
  • controllo esterno o contrattuale (n. 3): la società è sotto l’influenza dominante di un’altra in virtù di particolari vincoli contrattuali, come contratti di fornitura esclusiva, di franchising o di finanziamento che ne condizionano in modo determinante la sopravvivenza economica.

Il secondo comma stabilisce come si computano i voti nelle prime due ipotesi: si considerano anche quelli spettanti alle società controllate, alle società fiduciarie e alle persone interposte, sicché il controllo può essere indiretto, a catena; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.

Il terzo comma definisce il collegamento, cioè la situazione in cui una società esercita su un’altra un’influenza notevole, di intensità inferiore a quella dominante. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, o un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. La presunzione è relativa e ammette la prova contraria.

Profili applicativi

Il controllo di diritto si prova documentalmente, attraverso il libro dei soci, le visure e i patti di voto; le ipotesi di controllo di fatto e contrattuale richiedono invece un accertamento concreto delle circostanze, il cui onere grava su chi intende far valere la relazione di controllo. Nella prassi il tema si pone soprattutto nelle azioni di responsabilità da direzione e coordinamento, nelle procedure concorsuali dei gruppi, nella verifica dei requisiti per i regimi fiscali di gruppo e nelle società a partecipazione pubblica, dove il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. è richiamato dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 per qualificare le società a controllo pubblico.

Un errore frequente consiste nel confondere il controllo o il collegamento con il gruppo. La relazione descritta dall’art. 2359 c.c. si colloca sul piano dei rapporti assembleari tra due società; il gruppo, nella disciplina codicistica, presuppone invece l’effettivo esercizio di un’attività di direzione e coordinamento, che la legge presume solo in presenza di controllo o di obbligo di consolidamento, e non in caso di mero collegamento. Ancora, i semplici legami di parentela tra i soci di società diverse non bastano a dimostrare il collegamento, se non si traducono in un’effettiva influenza sulle decisioni assembleari.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. lavoro, 17 aprile 2025, n. 10224: l’art. 2359 c.c. prevede tre ipotesi di controllo distinte e alternative; la prima è integrata oggettivamente dalla maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, mentre le altre due devono essere provate in concreto da chi ne afferma l’esistenza, con un accertamento sostanziale e non formalistico che può richiedere l’esame dello statuto e dei poteri di nomina degli organi; la sentenza di merito che lo aveva omesso è stata cassata con rinvio.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19943: per l’azione ai sensi dell’art. 2497 c.c. occorre un’attività di direzione e coordinamento, presunta salvo prova contraria quando la società controlla l’altra ai sensi dell’art. 2359 c.c. o è tenuta al consolidamento dei bilanci; il ricorso contro la decisione che aveva escluso la prova di tali presupposti è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 17 aprile 2026, n. 9906: il collegamento si presume in presenza della soglia di voti del terzo comma, mentre il collegamento esterno va accertato in concreto; esso è una relazione unilaterale di livello assembleare che non implica l’esistenza di un gruppo, poiché la presunzione dell’art. 2497-sexies c.c. richiama solo il controllo; il mero vincolo di parentela tra i soci non basta, se non si traduce in un’effettiva influenza notevole.
  • Cassazione penale, sez. V, 24 febbraio 2025, n. 7402: richiamata la nozione di gruppo che trova la sua descrizione nell’art. 2359 c.c., la Corte ha ribadito che, per escludere la natura distrattiva di un trasferimento infragruppo, non basta allegare l’appartenenza al gruppo, ma occorre dimostrare in modo specifico vantaggi compensativi idonei a neutralizzare il pregiudizio per i creditori della società fallita.

Rapporti con altre norme

Le nozioni dell’art. 2359 c.c. sono richiamate dagli artt. 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies c.c. sull’acquisto di azioni o quote della controllante, e dall’art. 2360 c.c., che vieta la costituzione o l’aumento del capitale mediante sottoscrizione reciproca. L’art. 2497-sexies c.c. presume l’attività di direzione e coordinamento in capo a chi controlla una società ai sensi dell’art. 2359 c.c. o è tenuto al consolidamento, aprendo la strada alla responsabilità dell’art. 2497 c.c. e alla postergazione dei finanziamenti infragruppo (art. 2497-quinquies c.c.). Nozioni speciali di controllo sono dettate dall’art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per gli emittenti quotati e dall’art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 per il settore bancario. Sul piano penale, l’art. 2634 c.c. sull’infedeltà patrimoniale valorizza i vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo.