Art. 2359 c.c. Società controllate e società collegate
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
2. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
3. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2359 c.c., collocato nella sezione dedicata alle azioni delle società per azioni, offre le nozioni di società controllata e di società collegata. Si tratta di definizioni che non hanno una funzione autonoma, ma servono da presupposto per numerose discipline: i limiti all’acquisto di azioni della controllante (art. 2359-bis c.c.), il divieto di sottoscrizione reciproca (art. 2360 c.c.), il bilancio consolidato, la presunzione di direzione e coordinamento (art. 2497-sexies c.c.), oltre a una lunga serie di rinvii contenuti nella legislazione tributaria, bancaria, dei mercati finanziari e delle società pubbliche.
L’interesse tutelato è quello alla trasparenza dei rapporti partecipativi e alla corretta individuazione dei centri di potere che governano le società, a garanzia dei soci di minoranza, dei creditori e dei terzi. Il testo attuale deriva dalla riscrittura operata dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, in attuazione delle direttive comunitarie sui conti consolidati, ed è stato aggiornato dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310), che ha introdotto il riferimento alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.
Contenuto della disposizione
Il primo comma individua tre ipotesi alternative di controllo:
Il secondo comma stabilisce come si computano i voti nelle prime due ipotesi: si considerano anche quelli spettanti alle società controllate, alle società fiduciarie e alle persone interposte, sicché il controllo può essere indiretto, a catena; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.
Il terzo comma definisce il collegamento, cioè la situazione in cui una società esercita su un’altra un’influenza notevole, di intensità inferiore a quella dominante. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, o un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. La presunzione è relativa e ammette la prova contraria.
Profili applicativi
Il controllo di diritto si prova documentalmente, attraverso il libro dei soci, le visure e i patti di voto; le ipotesi di controllo di fatto e contrattuale richiedono invece un accertamento concreto delle circostanze, il cui onere grava su chi intende far valere la relazione di controllo. Nella prassi il tema si pone soprattutto nelle azioni di responsabilità da direzione e coordinamento, nelle procedure concorsuali dei gruppi, nella verifica dei requisiti per i regimi fiscali di gruppo e nelle società a partecipazione pubblica, dove il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. è richiamato dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 per qualificare le società a controllo pubblico.
Un errore frequente consiste nel confondere il controllo o il collegamento con il gruppo. La relazione descritta dall’art. 2359 c.c. si colloca sul piano dei rapporti assembleari tra due società; il gruppo, nella disciplina codicistica, presuppone invece l’effettivo esercizio di un’attività di direzione e coordinamento, che la legge presume solo in presenza di controllo o di obbligo di consolidamento, e non in caso di mero collegamento. Ancora, i semplici legami di parentela tra i soci di società diverse non bastano a dimostrare il collegamento, se non si traducono in un’effettiva influenza sulle decisioni assembleari.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Le nozioni dell’art. 2359 c.c. sono richiamate dagli artt. 2359-bis, 2359-ter, 2359-quater e 2359-quinquies c.c. sull’acquisto di azioni o quote della controllante, e dall’art. 2360 c.c., che vieta la costituzione o l’aumento del capitale mediante sottoscrizione reciproca. L’art. 2497-sexies c.c. presume l’attività di direzione e coordinamento in capo a chi controlla una società ai sensi dell’art. 2359 c.c. o è tenuto al consolidamento, aprendo la strada alla responsabilità dell’art. 2497 c.c. e alla postergazione dei finanziamenti infragruppo (art. 2497-quinquies c.c.). Nozioni speciali di controllo sono dettate dall’art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per gli emittenti quotati e dall’art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 per il settore bancario. Sul piano penale, l’art. 2634 c.c. sull’infedeltà patrimoniale valorizza i vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo.