Art. 2359-ter c.c. Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le azioni o quote acquistate in violazione dell’articolo 2359-bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea entro un anno dal loro acquisto.
2. In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’articolo 2446, secondo comma.