Art. 2347 c.c. Indivisibilità delle azioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.
2. Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
3. I comproprietari dell’azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.