Art. 2348 c.c. Categorie di azioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

3. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.