Art. 2134 c.c. Norme applicabili al tirocinio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali o da norme corporative.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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