Art. 2135 c.c. Imprenditore agricolo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.(271)
(133a)

Testo in vigore dal 13 agosto 2017

Note di aggiornamento

Aggiornamento (133a)

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

Aggiornamento (271)

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2135 c.c. apre la sezione dedicata all’impresa agricola, nel titolo II del libro quinto, e definisce la figura dell’imprenditore agricolo, contrapposta a quella dell’imprenditore commerciale delineata dall’art. 2195 c.c. La distinzione ha conseguenze rilevanti: l’imprenditore agricolo è sottratto alle procedure concorsuali maggiori, un tempo il fallimento e oggi la liquidazione giudiziale, e gode di un regime differenziato in materia di pubblicità, scritture contabili, previdenza e fisco.

Il testo vigente è stato integralmente sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. La riforma ha abbandonato il riferimento centrale al fondo, adottando il criterio biologico: è agricola l’attività che cura un ciclo biologico vegetale o animale, anche se il fondo è utilizzato solo potenzialmente. Ha inoltre tipizzato le attività connesse, ancorandole al criterio della prevalenza. Lo stesso decreto, come modificato dal d.l. 20 giugno 2017, n. 91, considera imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti dei soci o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura del ciclo biologico.

Contenuto della disposizione

La norma individua due categorie di attività agricole.

  • Attività agricole essenziali (primo e secondo comma): coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, intese come attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una sua fase necessaria, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Vi rientrano quindi anche la coltivazione in serra o fuori suolo, l’acquacoltura e gli allevamenti che non dipendono dalla terra.
  • Attività connesse (terzo comma): sono agricole per connessione, purché esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla propria coltivazione o dal proprio allevamento; e le attività di fornitura di beni o servizi svolte con l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola, comprese la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e la ricezione e ospitalità come definite dalla legge, tra cui l’agriturismo.

La connessione presenta così un profilo soggettivo, l’identità dell’imprenditore che svolge l’attività essenziale e quella connessa, e un profilo oggettivo, il collegamento con i prodotti o le risorse dell’azienda secondo il criterio di prevalenza.

Profili applicativi

La questione più frequente nella pratica riguarda l’assoggettabilità a liquidazione giudiziale dell’impresa che si dichiara agricola. L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e l’oggetto sociale hanno valore solo formale: conta l’attività effettivamente svolta. Chi chiede l’apertura della procedura deve allegare e provare l’esistenza di un’attività commerciale che si affianca a quella agricola; chi invoca l’esenzione deve dimostrare che l’attività rientra nell’art. 2135 c.c., e in particolare che i prodotti commercializzati provengono prevalentemente dal fondo proprio. Poche fatture di vendita di prodotti agricoli non bastano.

La prevalenza si misura in termini economico-patrimoniali, confrontando il valore dei prodotti acquistati da terzi e commercializzati con quello della produzione agricola propria. Per l’agriturismo il giudizio non si esaurisce nell’impiego di materie prime aziendali, ma considera l’utilizzo di locali, attrezzature e personale normalmente destinati all’attività agricola; i criteri fissati dalle leggi regionali hanno valore solo orientativo. La rivendita prevalente di prodotti acquistati da terzi configura, invece, un’impresa commerciale.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 17 ottobre 2016, n. 20944: la riforma del 2001 ha reso centrale il ciclo biologico rispetto al fondo, ma non ha mutato la natura commerciale dell’attività consistente prevalentemente nell’acquisto di prodotti agricoli da terzi e nella loro rivendita, che resta soggetta al fallimento.
  • Cassazione civile, sez. VI-1, ord. 22 marzo 2022, n. 9351: lo svolgimento di un’attività agricola non sottrae al fallimento l’impresa che eserciti anche un’attività commerciale; chi chiede il fallimento deve provare l’attività commerciale, mentre chi invoca l’esenzione deve dimostrare che le attività connesse riguardano prodotti ottenuti prevalentemente dal fondo.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 24 gennaio 2023, n. 2153: la prevalenza va intesa in senso economico-patrimoniale, confrontando il valore dei prodotti di terzi commercializzati con quello della produzione agricola essenziale; i prodotti acquistati, se merceologicamente omogenei, non devono necessariamente essere trasformati per rientrare nelle attività connesse.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 26 aprile 2024, n. 11318: in presenza di commercializzazione, la natura agricola non discende dal solo ciclo biologico collegato al fondo ma dalla provenienza prevalente dei prodotti dalla propria coltivazione; il giudizio sulla prevalenza spetta al giudice di merito.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 24 aprile 2026, n. 11035: anche nel regime della liquidazione giudiziale, quando l’oggetto sociale comprende attività agricole e commerciali, grava sulla società l’onere di provare la prevalenza dell’attività agricola; l’iscrizione come impresa agricola è un dato meramente formale.
  • Cassazione civile, sez. I, 14 gennaio 2015, n. 490: la natura agricola dell’agriturismo va accertata con criteri uniformi nazionali, alla luce dell’art. 2135 c.c. e della legge 20 febbraio 2006, n. 96; una struttura ricettiva di lusso, priva di complementarietà con la coltivazione, è impresa commerciale.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 15 febbraio 2023, n. 4790: la connessione dell’attività agrituristica va verificata anche in base all’uso di dotazioni e risorse aziendali; l’esenzione viene meno solo se le attività connesse assumono un rilievo decisamente prevalente e sproporzionato rispetto a quelle agricole, non bastando una lieve differenza di ricavi o di tempo-lavoro.

Rapporti con altre norme

L’art. 2135 c.c. si coordina con l’art. 2082 c.c., che definisce l’imprenditore in generale, e con l’art. 2195 c.c., che individua le attività commerciali soggette a registrazione. L’art. 2083 c.c. qualifica piccolo imprenditore il coltivatore diretto del fondo. Sul piano concorsuale, il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) riserva la liquidazione giudiziale agli imprenditori commerciali (art. 121), lasciando all’imprenditore agricolo gli strumenti della composizione negoziata, degli accordi di ristrutturazione e della liquidazione controllata. La disciplina dell’agriturismo è dettata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; la nozione rileva anche ai fini previdenziali e assicurativi, come mostra l’art. 207 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che definisce lavori agricoli quelli rientranti nell’attività dell’imprenditore agricolo a norma dell’art. 2135 c.c.