Art. 2130 c.c. Durata del tirocinio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti dalle norme corporative o dagli usi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.