Art. 2133 c.c. Attestato di tirocinio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Alla cessazione del tirocinio, l’apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.