Art. 2131 c.c. Retribuzione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.